Art. 2.
(Altre disposizioni sui professori universitari di terza fascia).

      1. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa, e in coerenza con le relative esigenze, nonché assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche della facoltà di appartenenza attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di insegnamento non coperti da professori di prima o di seconda fascia, ovvero regolari attività di insegnamento funzionali agli obiettivi

 

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formativi dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca e degli altri percorsi formativi.
      2. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni vigenti per i professori di prima e di seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche, nonché di accesso ai fondi di ricerca.
      3. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle concernenti le procedure per la nomina in ruolo di professori di prima e di seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e di seconda fascia e, in generale, quelle relative alle persone dei professori di prima e di seconda fascia.
      4. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei, con esclusione dell'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento.